Oramai prossimi alla dichiarazione dei redditi, vale la pena segnalare le novità contenute nel modello PF 2025 per i forfettari che devono compilare il quadro LM.
Tolte le sezioni II (Tassa piatta incrementale) e VI (Concordato preventivo regime forfettario) perché non più applicabili per l’anno fiscale 2024, le novità più importanti per i contribuenti in regime forfettario riguardano la sezione III.
INDENNITA’ DI MATERNITA’
Nel modello REDDITI PF 2025 le indennità di maternità trovano una specifica collocazione: è stata infatti aggiunta la colonna 7 “casi particolari” ai righi LM22-LM27, nella quale va indicato il codice “1”. Così facendo l’indennità pur concorrendo alla formazione del reddito imponibile, non rileva ai fini del calcolo del limite di ricavi e compensi (85.000 euro).
CODICE ATECO
Come è noto, a partire dal 1° aprile 2025, sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025. Chi quindi ha visto variare il codice della propria attività, come ad esempio gli psicologi (da 86.90.30 – ATECO 2007- a 86.93.00 – ATECO 2025-), dovrà seguire le seguenti specifiche:
– nella colonna 1 dei righi LM22-LM27 (sezione III) va usato il “vecchio” codice ATECO valevole appunto nel 2024
– nel frontespizio della dichiarazione andrà invece riportato il nuovo codice ATECO 2025.
CONCORDATO PREVENTIVO
Dopo l’esperimento temporaneo dello scorso anno, il concordato preventivo biennale non è più usufruibile da chi è in regime forfettario. Tuttavia chi l’anno scorso vi aveva aderito, nel modello REDDITI PF 2025 dovrà necessariamente compilare i nuovi righi LM32 e/o LM33, avendo sottomano la dichiarazione PF 2024.