Negli ultimi anni il sistema della consulenza tecnica per l’Autorità Giudiziaria ha attraversato una trasformazione profonda, con ricadute dirette anche per i professionisti (es. psicologi, medici, ecc.) che operano come CTU o periti nei procedimenti civili e penali.
L’evoluzione normativa – in particolare l’art. 16-novies del D.L. 179/2012 e il D.M. 109/2023 – ha segnato il definitivo passaggio dalla gestione cartacea degli Albi a una modalità interamente telematica, culminata nel 2024 con la creazione degli elenchi nazionali telematici presso il Ministero della Giustizia. Oggi tutte le iscrizioni, nuove o pregresse, sono centralizzate nel Portale Albo CTU, Periti ed elenco nazionale (pst.giustizia.it).
Gli Albi contengono i nominativi dei professionisti e tecnici, suddivisi per categorie, abilitati ad assistere, su richiesta, il giudice durante il processo.
Rinnovo biennale obbligatorio: scadenza marzo 2026
La normativa prevede l’obbligo di rinnovo telematico ogni due anni, per entrambi gli Albi (CTU e periti). Tale revisione ha lo scopo di garantire che rimangano iscritti solo i consulenti che mantengono i requisiti tecnico-professionali e non presentano impedimenti all’esercizio dell’incarico.
In particolare per i professionisti che erano stati iscritti agli Albi “cartacei” prima del 2024 e che hanno dovuto ripresentare nuova iscrizione con modalità telematica entro marzo 2024, il primo rinnovo dovrà essere completato entro marzo 2026, pena l’esclusione dal proprio elenco.
Come procedere al rinnovo
Il rinnovo si effettua attraverso il portale Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari (alboctuelenchi.giustizia.it), accedendo con SPID. La procedura guidata recupera i dati già presenti e richiede il caricamento di:
- una autocertificazione unica aggiornata (requisiti morali e professionali, iscrizione all’Ordine, assenza di condanne o procedimenti pendenti);
- un documento d’identità;
- eventuali titoli o documenti aggiornati a supporto della competenza tecnica.
Non è previsto alcun pagamento per la conferma dell’iscrizione: la tassa di concessione governativa è richiesta solo per la prima iscrizione.
Mancato rinnovo: una scelta implicita
La mancata presentazione della domanda di conferma viene interpretata come una rinuncia volontaria all’iscrizione. Per un professionista che opera stabilmente nell’ambito peritale, ciò comporta la cancellazione dall’Albo del Tribunale e l’impossibilità di essere nominato CTU o perito.