Da oggi, 20 maggio 2026, i titolari di partita IVA possono accedere alla dichiarazione precompilata modello REDDITI PF 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Da tale data è possibile visualizzare il modello e apportare eventuali modifiche o integrazioni.

Chi intende predisporre ed inviare in autonomia la dichiarazione dei redditi, farà meglio a segnarsi le date significative per organizzarsi per tempo. Le date e le modalità di accesso alla precompilata sono state disposte dall’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento n. 128479 del 28.4.2026, differenziando per tipologia di modello: 730/2026 e REDDITI PF2026.

Sempre più contribuenti utilizzano il servizio della precompilata, messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e, se in passato ai titolari di partita iva il servizio era praticamente precluso, oggi la situazione è molto diversa.

In molti casi, ad esempio, i contribuenti in regime forfettario, possono affidarsi al fai da te della precompilata con un po’ di preparazione e armati di una buona dose di attenzione, posto che, rispetto a chi si trova in regime ordinario o semplificato, il processo di compilazione risulta più snello, anche se non privo di insidie.

DATE PER LA TRASMISSIONE

Per il modello REDDITI PF2026, che deve essere presentato dai titolari di partita iva ma anche da altri soggetti (per esempio gli eredi di un contribuente deceduto oppure i percettori di redditi esteri o gli investitori in cripto-attività), la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate potrà  essere effettuata a partire dal 27 maggio 2026. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 2 novembre 2026, poiché la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di sabato.

Per i contribuenti la precompilata rappresenta uno strumento utile per verificare i dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che resta fondamentale controllare attentamente la correttezza e la completezza delle informazioni gia’ contenute e di quelle da integrare, se non si vuole affidare l’adempimento ad un professionista abilitato.