LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
La riforma del terzo settore nasce dall’esigenza di dare un riconoscimento alle organizzazioni no profit italiane, stabilendo regole trasparenti e compatibili con quelle dell’Unione Europea. Al centro del processo c’è il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che definisce le sette tipologie di enti, ne regola il funzionamento e i regimi fiscali, disciplina il rapporto con le pubbliche amministrazioni e ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo fin dal novembre 2021.
Nel corso degli anni la riforma si è articolata in oltre 40 decreti attuativi, ad oggi in buona parte adottati, e proprio nelle ultime settimane il legislatore ha ritenuto necessario un nuovo intervento. Il 20 novembre 2025 il consiglio dei ministri ha infatti approvato il “Dlgs. Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA” (in corso di pubblicazione) introducendo importanti novità, in particolare in materia di IVA.
L’IVA PUO’ ATTENDERE
È stato prorogato di dieci anni il regime di esclusione dall’IVA previsto a favore delle categorie di enti associativi richiamate dall’articolo 4, comma 4 del DPR 633/72 (tra cui associazioni politiche, sindacali e di categoria, assistenziali, culturali, religiose e di formazione extra-scolastica della persona) rinviando così al 1° gennaio 2036 la riforma che prevedeva l’esenzione o, a seconda dei casi, l’imponibilità dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi dietro corrispettivo specifico del socio tesserato. Per queste tipologie di enti rimane quindi confermato l’attuale regime di decommercializzazione: le operazioni rese nei confronti di soci, associati e tesserati restano fuori campo Iva e non c’è obbligo di apertura di partita IVA, né di adempimenti di tenuta della contabilità e di fatturazione.
ATTIVITA’ SOCIALI
Il nuovo Dlgs, inoltre, ha previsto il riordino dei regimi di esenzione IVA per alcune attività sociali. Nello specifico, le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali sono esenti per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) tranne per le imprese sociali costituite in forma di società che tuttavia usufruiranno dell’aliquota ridotta del 5% come le cooperative sociali. L’attività di trasporto di malati resta esente per tutti gli ETS, senza eccezioni.
COSA CAMBIA NEL MONDO DELLE VECCHIE ONLUS
Infine, si segnalano novità anche per le associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato. In particolare, il legislatore ha innalzato a 85.000 euro la soglia di ricavi entro cui tali enti possono applicare il regime di esclusione IVA (articolo 5, comma 15-quinquies, del DL 146/2021) oppure, in alternativa, il nuovo regime forfettario IVA e imposte dirette dell’art. 86 CTS, beneficiando altresì dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi.
Oltre alle novità in materia di IVA, il decreto interviene anche su altri aspetti dell’attività degli ETS, segnando un ulteriore passo verso la scomparsa della denominazione “Onlus” e la definitiva sostituzione in “Ente del Terzo Settore” o, nei casi previsti, da “Impresa Sociale”.
Viene inoltre disciplinata la gestione del mutamento della qualificazione fiscale delle attività svolte. Ad esempio, se un’attività dell’ente passa da commerciale a non commerciale, l’ente può optare di non assoggettare a tassazione la plusvalenza del bene strumentale impiegato in tale attività a condizione che, e finché, il bene continui a essere utilizzato per finalità solidaristiche, civiche e sociali.