La novità è stata introdotta dal decreto Aiuti quater (DL 176/2022) per sostenere le famiglie alle prese con i rincari delle bollette.

La norma dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di 3.000 euro. Si tratta cioè di somme esenti da tassazione per il lavoratore e di costi interamente deducibili per il datore di lavoro che ne volesse disporre. Tali benefit possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Già con il decreto Aiuti bis (DL 115/2022, art. 12) il limite ordinario di tale soglia e solo per l’anno corrente era stato portato da 258,23 euro a 600 euro. Ora il sostanzioso balzo in avanti a 3.000 euro.

Oltre all’aumento del limite di esenzione, la norma prevede un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas. In tal caso il contributo, è bene precisarlo, non viene elargito forfettariamente. Gli importi che possono essere corrisposti sono vincolati agli effettivi costi delle bollette. Il lavoratore può far saldare direttamente dal datore di lavoro la propria fattura dell’utenza, oppure richiedere un rimborso della fattura pagata. In questa seconda ipotesi, deve essere fornita da parte del lavoratore la bolletta del fornitore e, successivamente, l’azienda provvede a restituire l’importo direttamente in busta paga.

Le utenze devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022 ha sottolineato come il datore di lavoro debba acquisire e conservare per eventuali controlli – nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali – la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione tra i fringe benefit ammessi. La stessa circolare pone attenzione anche su un altro importante punto: l’eventuale superamento del limite in oggetto rende tassabile l’intero ammontare dei beni e servizi erogati, non solo l’ammontare oltre soglia.