I contribuenti con figli che hanno presentato una domanda per l’assegno unico e universale (AUU), accolta e in corso di validità, non dovranno trasmetterla di nuovo nel 2023. Dovranno solo dichiarare eventuali variazioni e aggiornare l’ISEE, se inferiore a 40.000 euro.

I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’INPS, che procederà a liquidare il beneficio in continuità, come specificato nella recente circolare n.132. Si tratta dell’applicazione del principio di semplificazione altresì contenuto nel decreto che ha istituito la misura stessa, oltre che, ci tiene a ribadirlo l’INPS, della realizzazione di un intervento innovativo attinente al PNRR.

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Inoltre per la quantificazione dell’assegno unico oltre la misura minima, permane l’obbligo di rinnovare il calcolo dell’ISEE (a partire da gennaio 2023). In assenza di un nuovo ISEE, l’assegno unico sarà erogato da marzo 2023 con l’importo minimo.

Chi invece non ha mai usufruito dell’assegno unico perché ancora non ha fatto domanda, potrà presentarla in ogni momento(con o senza ISEE) tramite i canali ordinari, messi a disposizione dall’INPS:

  • servizio online nel portale INPS;
  • Contact center;
  • patronati;
  • app INPS Mobile.

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio minorenne a carico e per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. La prestazione spetta, inoltre, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età (in determinate condizioni).

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