Il D.Lgs 81/2025 ha introdotto alcune novità importanti per i professionisti sanitari,  in particolare per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese alle singole persone fisiche. Il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro la metà di agosto 2025, opera nell’ambito della Riforma fiscale (L.111/2023) con finalità di semplificazione.

DIVIETO PERMANENTE DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA

L’art.2 del D.Lgs 81/2025 sancisce, dopo diversi rinvii annuali, il divieto definitivo di fatturazione elettronica (mediante SDI) per prestazioni di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche (B2C). I professionisti sanitari sono tenuti pertanto ad emettere nei confronti dei propri pazienti fatture in formato analogico (cartacee o elettroniche extra SDI, cioè senza invio al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate). La norma non è più transitoria, ma definitiva.

INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS: NUOVA PERIODICITA’ ANNUALE

Nell’art.5 dello stesso D.Lgs 81/2025 è contenuta anche un’altra importante novità: l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti non è più semestrale (31 gennaio e 30 settembre) ma dal 2025 diventa a cadenza annuale. Il MEF definirà con apposito decreto il termine stabilito per l’invio annuale a cui gli operatori della salute dovranno attenersi, con tempistica senz’altro funzionale alle necessità della precompilata dei cittadini.

CONTRIBUENTI FORFETTARI: L’IVA DELLE INTEGRAZIONI SU ACQUISTI ESTERI SI VERSA TRIMESTRALMENTE

Come è noto il contribuente in regime forfettario è esonerato dall’applicazione e dal versamento dell’IVA ma con qualche eccezione. E’ tenuto a versare l’iva quando riceve una fattura in reverse charge nazionale o se acquista servizi da un soggetto estero. In tal caso deve integrare la fattura ricevuta applicando l’iva ed effettuarne il versamento. A far data dal 13.06.2025 (data di entrata in vigore del D.Lgs 81/2025) la periodicità di versamento per i forfettari passa da mensile a trimestrale.