L’attesa proroga estiva per il versamento delle imposte è arrivata! E questa volta con un certo anticipo rispetto alla scadenza, ma non senza qualche sorpresa.
La proroga è stata discussa e approvata nel Consiglio dei Ministri di venerdì 22 maggio 2026, per poi essere subito inserita nel DL 89/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale la sera stessa.
I termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti interessati dagli ISA, per i forfettari e i “minimi” slittano pertanto dall’orinario 30 giugno al 20 luglio 2026, senza applicazione di alcuna maggiorazione.
PAGAMENTI DAL 21 LUGLIO AL 20 AGOSTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,8%
I contribuenti interessati potranno effettuare i versamenti anche nei 30 giorni successivi al 20 luglio. In questo caso, il termine slitta al 20 agosto 2026, con applicazione di una maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.
La novità più rilevante rispetto agli anni precedenti è proprio l’aumento della maggiorazione, che raddoppia passando dallo 0,4% allo 0,8%.
PROROGA ANCHE PER SOCI E COLLABORATORI
Il differimento dei termini si estende anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che possiedono i requisiti richiesti.
Rientrano quindi nella proroga anche i contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, come soci di società di persone, associazioni professionali o società soggette al regime di trasparenza fiscale.
QUALI VERSAMENTI RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga interessa, tra gli altri, il saldo 2025 e il primo acconto 2026 di IRPEF, IRES e IRAP.
Sono inoltre compresi i versamenti relativi ad addizionali IRPEF, cedolare secca, imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
Alle condizioni previste, il differimento riguarda anche i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni, nonché il diritto annuale camerale.
SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA
Restano esclusi dalla proroga i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2026. È il caso, ad esempio, delle società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio o delle società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Anche le persone fisiche, non essendo seggette agli ISA, restano escluse da tale proroga.