Il recente decreto “Trasparenza” (DL 5/2023) prevede la possibilità per tutto il 2023 (analogamente a quanto disposto per il 2022) per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina per l’acquisto di carburanti, esenti ai fini della formazione del reddito fino ad un massimo di 200 euro. L’eventuale superamento di tale limite comporta, per contro, la tassazione dell’intero valore del buono carburante.

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il buono in parola di 200 euro è aggiuntivo rispetto al valore di 258,23 euro fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti (cosiddetti fringe benefit) per i quali, allo stato attuale, non è previsto alcun incremento della soglia di esenzione nel 2023 (nel 2022 la soglia di esenzione era stata innalzata da 258,23 a 3.000 euro). Ne consegue che, per il corrente anno, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo aziendale, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.