L’autodichiarazione Aiuti di Stato COVID è un adempimento obbligatorio per i soggetti che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” previsti dal DL 41/2021 (c.d. DL Sostegni) emanato in  piena pandemia per sostenere appunto, tra le altre categorie, imprese e professionisti.

Il fine ultimo dell’adempimento è la registrazione degli aiuti ricevuti dai singoli soggetti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per il rispetto dei limiti previsti, una finalità che l’autodichiarazione in parte si “gioca” con il quadro RS del modello Redditi 2022.

L‘autodichiarazione  va presentata entro il prossimo 30.11.2022, in via telematica nel sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID. La novità è che è attivo da oggi 27 ottobre 2022, il nuovo modello semplificato (facoltativo) dell’autodichiarazione, che in effetti potrebbe agevolare molti soggetti ben lontani dai limiti previsti dalla normativa e che di fatto hanno usufruito di uno o due misure di sostegno (come, per fare un esempio, il contributo a fondo perduto e il suo bis “automatico”).

La semplificazione consente, barrando la nuova casella “ES”, di non compilare il quadro A e quindi di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti. Barrando la nuova casella “ES” il contribuente dichiara di non aver superato il massimale di aiuti previsto per la Sezione 3.1 del Temporary Framework (€800.000 fino al 27.1.2021 / €1.800.000 dal 28.1.2021).

Non è possibile utilizzare il modello semplificato se si è usufruito degli aiuti IMU elencati nel quadro A .

CONSEGUENZE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2022- QUADRO RS “AIUTI DI STATO”.

Attenzione che l’utilizzo della nuova modalità semplificata comporta d’altro canto l’obbligo della compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” del mod. Redditi 2022, cosa che con l’autodichiarazione “ordinaria”, può essere evitata. Posto che il termine ultimo per l’invio del modello redditi 2022 è il 30.11.2022 e che i contribuenti o i loro delegati potrebbero avere già fatto l’invio all’Agenzia delle Entrate, ogni concomitanza deve essere valutata ad hoc.

Di sicuro se l’autodichiarazione è già stata inviata utilizzando il “vecchio” modello, non è necessario reinviare la stessa e, in tal caso, non serve compilare il quadro RS del mod. Redditi 2022. Viceversa se il mod. Redditi 2022 è già stato inviato senza aver compilato il quadro RS, l’autodichiarazione va presentata in via ordinaria, non semplificata (cioè senza barrare la nuova casella “ES”).