La Legge sulla Concorrenza (n. 124 del 4/8/17) in vigore da domani 29 agosto, ha modificato la lettera e) del comma 5 dell’art 3 del decreto legge 13/8/2011 n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011 n. 148) aggiungendo che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

La Legge sulla Concorrenza è intervenuta per limitare l’uso, da parte delle compagnie assicurative, delle clausole contrattuali “claims made” le quali, circoscrivono l’operatività della copertura assicurativa solo a sinistri denunciati nel corso di validità della stessa, escludendo il rimborso qualora i sinistri, avvenuti durante la vigenza della polizza, siano denunciati dopo la scadenza della polizza stessa.