Lo conferma la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15870 del 15.06.2018. Nel caso di specie la Corte ha infatti stabilito che non si configura l’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione del tributo, per il medico convenzionato con il SSN che eserciti l’attività nell’ambito di una struttura organizzata con altri medici che gestisce l’ambulatorio e impiega un dipendente con mansioni di segreteria.