La Corte di Cassazione con sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, torna a confermare un orientamento ormai consolidato, in base al quale è comunque ammesso lo scomputo in dichiarazione delle ritenute d’acconto da parte del professionista, anche nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia omesso di consegnare la certificazione (CU), purché il contribuente sia in grado di provare di aver realmente subito la ritenuta non certificata.

A tal fine è sufficiente, ad esempio, conservare la contabile del bonifico ricevuto che attesta il pagamento del compenso al netto della ritenuta stessa.

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