Dopo la conversione in legge del DL 119/2018 il quadro pare ormai definito, pur restando ancora diversi dubbi operativi che richiederanno comunque tempo per essere chiariti.

Cosa accade quindi dal 1° gennaio 2019?

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI
E’ confermato che tutti gli operatori economici saranno soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica, fatta eccezione per:

1) i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfettario che restano certamente esclusi per il solo ciclo attivo (l’emissione delle fatture di vendita). Restano invece legittimi dubbi sull’esclusione anche dalla conservazione sostitutiva del ciclo passivo (le fatture ricevute dai fornitori). La norma istitutiva dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati ha infatti escluso fin dal principio i contribuenti aderenti a regimi agevolati ma limitatamente al solo ciclo attivo, l’esonero per il ciclo passivo (e fondamentalmente per la conservazione sostitutiva) è stato meramente annunciato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ di fine novembre sulla fatturazione elettronica, nelle quali l’Agenzia sostiene che l’esonero per la conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto investirebbe i contribuenti aderenti a regimi agevolati qualora questi non abbiano comunicato PEC o codice destinatario ai propri fornitori. Tale esonero non ha però ad oggi alcun fondamento normativo. Non solo: resta da capire cosa accadrà nel caso in cui il contribuente non abbia di fatto comunicato PEC o codice destinatario ai propri fornitori, ma riceva comunque le fatture via PEC potendo i fornitori reperire tali indirizzi di posta senza particolari difficoltà in assoluta autonomia, trattandosi di indirizzi pubblici. Riteniamo comunque la questione un falso problema atteso che qualunque contribuente può accedere con proprie credenziali Fisconline (da chiedere all’Agenzia delle Entrate) al Sistema di Interscambio per prelevare copia delle fatture e conservarle sostitutivamente con l’ausilio del software gratuito dell’Agenzia.

2) Un secondo parziale esonero (introdotto dal DL 119/2018) investe i professionisti del settore sanitario limitatamente alle fatture che sono inviate al Sistema Tessera Sanitaria. L’esonero riguarda quindi solo tali fatture, non invece il ciclo passivo e solo per l’anno 2019.

3) Un terzo caso di esonero è stato previsto dal DL Fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche per i proventi commerciali < 65.000€, oltre tale soglia la fattura elettronica va emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo d’imposta.

Resta ovviamente inteso che nulla è cambiato con riferimento alle fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni che restano comunque elettroniche per qualunque operatore economico.

TEMPI DI TRASMISSIONE ALLO SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) DELLA FATTURA ELETTRONICA E REGIME SANZIONATORIO
Con la conversione in legge del DL 119/2018 è stata introdotta la possibilità fin dal 1° gennaio 2019 di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (momento dell’incasso del compenso per i professionisti). Se la fattura viene emessa in un giorno diverso da quello di effettuazione dell’operazione, nella stessa va indicata la data di effettuazione. La trasmissione allo SDI va comunque fatta entro la Mezzanotte del giorno di emissione.
IL DL Fiscale ha inoltre stabilito che in fase di prima applicazione della normativa, l’emissione in ritardo delle fatture non sarà soggetta a sanzioni a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo. La disapplicazione delle sanzioni è prevista fino al 30/6/2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30/9/2019 per i contribuenti mensili.