L’articolo 54 consente di sospendere per 9 mesi il pagamento delle rate relative al mutuo prima casa. La sospensione può essere richiesta da coloro che potranno autocertificare che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza in corso.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.