Sono arrivate ieri le autorizzazioni da parte della commissione UE per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità DL 23/2020 nella forma di garanzie statali sui finanziamenti erogati dal sistema bancario per le piccole medie imprese e lavoratori autonomi.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca da non oltre 3 mesi e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della garanzia PMI, lavoratori autonomi e imprese fino a 499 dipendenti. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

IMPORTI MASSIMI

L’attenzione si concentra principalmente sui finanziamenti fino a 25.000 € garantiti al 100% direttamente dal fondo centrale di garanzia per le PMI. Tali finanziamenti sono erogati nel limite del 25% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione presentata (ad oggi quindi, nella generalità dei casi, si fa riferimento al fatturato 2018) e comunque non possono eccedere l’importo di 25.000€.
Al fine di agevolare le procedure il MISE ha messo a disposizione sul proprio sito Internet un apposito modulo per la richiesta di garanzia che il beneficiario può presentare alla Banca tramite e-mail (meglio se pec, anche se non espressamente richiesto dalla normativa). Nel modulo è evidenziato (e soggetto ad autocertificazione da parte del richiedente) l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare. A seguito della presentazione del modulo, la banca avvia un’istruttoria semplificata atta a verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo con partita Iva, ad acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata, a verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, fatte salve le verifiche di cui sopra da parte della Banca che potrà pertanto erogare il finanziamento senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Ciononostante va precisato che le Banche non sono obbligate a concedere il prestito.

Per finanziamenti di importo superiore a 25.000€ si abbassa al 90% la percentuale di garanzia coperta dal fondo per le PMI, la stessa viene integrata per il 10% residuo in riassicurazione. Il valore di tali prestiti non può comunque superare il minore tra il 25% dei ricavi e 800.000€.
L’istruttoria per tali tipi di prestiti, richiede beninteso tempi e discrezionalità maggiori, di volta in volta fissati dai singoli Istituti di Credito.

CONDIZIONI

Per tutti i finanziamenti rientranti nell’art. 13 del DL 23/2020 è prevista una restituzione in massimo 6 anni e inizio del rimborso del capitale non prima di 2 anni, il tutto con un tasso di interesse agevolato (il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato più uno spread dello 0,2% e ai valori attuali si attesta intorno all’1,2%).

Vi ricordiamo che le misure di cui sopra si aggiungono a quelle previste dagli artt. 54 e 56 del DL Cura Italia che consente la sospensione di rate di mutui, leasing e finanziamenti a semplice mera richiesta.