INTERVENTI AGEVOLABILI

Il Superbonus del 110% spetta per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche.

A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi “trainati” se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA – TRAINANTI

Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%) si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
  • interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti

 La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, compreso tra 15.000€ e 50.000€.

Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI – TRAINATI

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente ai precedenti.

In particolare vengono inclusi nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

  

PERIODO AGEVOLATO

La detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali

SOGGETTI E TIPOLOGIE DI IMMOBILI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Con riferimento ai possibili beneficiari della detrazione è confermato che la stessa può essere fruita dai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari (a prescindere dalla destinazione d’uso che diventa quindi irrilevante). Restano esclusi i soli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9;
  • ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, ODV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale / regionale / provinciale di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 242/99, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.

  

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
  • adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
  • installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

  

ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Per fruire della detrazione è sempre necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato in ordine al rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA.

 Il visto di conformità da apporre in dichiarazione è invece richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.

 

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