A seguito della conversione in legge del Dl Rilancio, per accedere al credito d’imposta ivi previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di DPI atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è necessario presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7/9 p.v..

Il credito spetta a tutti gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi i contribuenti aderenti a regimi fiscali agevolati (minimi e forfettari), nonché agli enti non commerciali.

Nella comunicazione da trasmettere all’Agenzia vanno indicate separatamente le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della comunicazione e quelle che si prevede di sostenere per i mesi successivi fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di 60.000€ (60% della spesa sostenuta), ma l’effettiva misura in cui lo stesso sarà fruibile sarà determinata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi successivamente all’invio della comunicazione. L’Agenzia determinerà infatti la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse stanziate (200 milioni di euro).

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente (se in possesso delle credenziali fisconline) o può essere delegata al proprio commercialista.

Si propone di seguito un elenco sintetico delle spese rientranti nel credito d’imposta in parola:

  • Sanificazione ambienti di lavoro
  • Acquisto DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari, gel disinfettanti, prodotti detergenti)
  • Termometri, termoscanner, vaschette decontaminanti, barriere e pannelli protettivi per il mantenimento della distanza interpersonale e le relative spese di installazione

In caso di verifica in ordine all’effettiva spettanza del credito, tutte le spese agevolate devono essere corredate da idonea documentazione atta a certificare la conformità dei beni ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. Parimenti, le attività di sanificazione svolte da operatori professionisti devono essere corredate di apposita certificazione redatta sulla base dei protocolli vigenti. Tale documentazione va pertanto conservata a Vs cura in modo da poter essere esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.