Sospensione al professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC: lo prevede l’art. 37 del DL 76 del 16 luglio 2020.

L’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dall’art. 16 del DL 185/2008. Nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, gli Ordini dovranno inviare diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, pena la sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.