Il portale del Ministero del Lavoro sarà l’unico canale valido per la trasmissione della comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. La L. 51/2022 di conversione del DL 21/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2022, ha cancellato email e SMS quali possibili canali di invio della comunicazione.

Precedentemente l’Ispettorato del lavoro, con la nota n. 881/2022, aveva confermato la legittimità delle comunicazioni a mezzo email, circoscrivendone l’utilizzo, però, ai soli casi di malfunzionamento del sistema od ove fossero emerse oggettive difficoltà del committente.

Ora la modifica normativa mette fine al doppio canale di invio della comunicazione, atteso che l’unico valido sistema sarà quello informatico, ossia quello che si avvale del portale telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, nella sezione “Servizi Lavoro” ed accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

La nuova piattaforma telematica, prevede uno specifico format per l’inoltro telematico della comunicazione preventiva, che consente di effettuare tale adempimento in modo sicuro e guidato, senza il rischio di dimenticare e omettere informazioni essenziali e obbligatorie, come quelle che consentono l’identificazione tanto del committente quanto del prestatore, il luogo ove verrà svolta la prestazione fino ad arrivare alla descrizione dell’attività, all’oggetto del contratto e al compenso, che rappresenta un dato non obbligatorio se non noto al momento dell’invio della comunicazione e, conseguentemente, in tale caso potrà essere valorizzato anche a zero. Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l’identificativo della comunicazione da annullare o variare.

Inoltre, andrà precisata la durata della prestazione, attraverso l’indicazione della data di inizio e la scelta dell’arco temporale entro il quale, presuntivamente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata, tra tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni.
Sul punto occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.

Tale aspetto non è di poco conto, anche in ragione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro prevista in caso di omissione della comunicazione (in concreto la sanzione è pari a 833,33 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione).