L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile u.s. chiarisce che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Nonostante dal periodo d’imposta 2017, i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva siano disallineati, in un’ ottica di semplificazione, il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddittuale, quindi entro il 31 dicembre di ogni anno.