La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124 del 4/8/2017) in vigore da domani 29 agosto prevede l’obbligo del preventivo scritto.

La suddetta legge con il comma 150 dell’art. 1 è intervenuta sul comma 4 dell’art. 9 del decreto legge 24/1/2012 n. 1 inserendo le parole “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” cosicchè la nuova formulazione della norma risulta essere:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”

Inoltre la predetta legge prevede al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza che i professionisti iscritti ad ordini e collegi siano tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.