Il decreto attuativo, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito i criteri per accedere all’esonero contributivo parziale disposto dalla legge di bilancio 2021 per autonomi e professionisti.

Contributi oggetto di esonero:

L’esonero è pari alla cifra massima di 3.000€ annui (e comunque distribuito proporzionalmente tra gli aventi diritto nel limite delle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro), da riparametrare su base mensile. Lo stesso è riconosciuto sulla contribuzione dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti che abbiano scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021. E’ prevista anche l’esclusione dalla contribuzione integrativa dal versamento dei primi INAIL ove dovuti

Soggetti ammessi:

  • i professionisti e gli autonomi iscritti all’INPS o alle casse di previdenza obbligatorie, in regola con i versamenti contributivi, purchè iscritti alle rispettive gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021. Sono ammessi sia coloro che esercitano l’attività individualmente, sia coloro che sono soci di studi associati o di società
  • che abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto all’anno 2019, sempreché abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000€. La verifica di tali requisiti non è richiesta per chi si è iscritto con decorrenza dal 2020
  • restano in ogni caso esclusi coloro che nel periodo di competenza dell’esonero siano titolari di un contratto di lavoro subordinato o di una pensione diretta (diversa dall’assegno ordinario di invalidità)

Domanda:

va presentata entro il:

  • 7.2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari);
  • 10.2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.